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DECALOGO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
REGOLAMENTO UE 2016/425
COSA SONO I D.P.I.
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono dispositivi da usare
per proteggersi dai rischi che si presentano durante il lavoro.
QUANDO SI DEVONO USARE I D.P.I.
Quando rimane un rischio che non si è riusciti ad eliminare con altri si-
stemi tecnici o con una diversa organizzazione o metodologia di lavoro.
CHI SCEGLIE I D.P.I. E COMPETENZE
Il datore di lavoro, dopo aver sentito il RSPP ed il medico competente.
Chi, in ultima analisi, sceglie i D.P.I., oltre a conoscere i risultati della va-
lutazione dei rischi è anche in grado di utilizzare il contenuto delle nor-
me armonizzate che determinano i requisiti prestazionali, oltre che di
salute e sicurezza, del dispositivo scelto. Le informazioni contenute nelle
pagine specifi che di prodotto tengono conto di questo prerequisito.
COME SI SCELGONO I D.P.I
Confrontando le informazioni e le norme d’uso fornite dal fabbricante
con le caratteristiche dei D.P.I. necessarie per proteggere dai rischi, che
non possono essere evitati con altri mezzi, dopo aver effettuato l’analisi
e la valutazione.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE
• Partecipare ai corsi di formazione e addestramento predisposti dal
datore di lavoro.
• Usare correttamente i D.P.I., come da informazione, formazione e ad-
destramento ricevuti.
• Avere cure dei D.P.I. messi a disposizione senza apportarne modifi che
e segnalando al datore di lavoro, dirigente o preposto, eventuali ca-
renze o inconvenienti.
FORMAZIONE E MANUTENZIONE
Una formazione specifi ca deve essere assicurata per tutti i D.P.I. e, se
necessario, un addestramento adeguata. Questo addestra-mento è in-
dispensabile per i D.P.I. di III categoria; inoltre ogni D.P.I. deve essere
mantenuto in effi cienza secondo le istruzioni d’uso e le procedure azien-
dali, ed in particolare alcuni D.P.I. richiedono un registro delle verifi che
periodiche (respirazione, anticaduta). Queste verifi che possono essere
svolte o in azienda o presso un operatore esterno da personale ade-
guatamente qualifi cato e con l’attrezzatura appropriata secondo quan-
to previsto dal fabbricante o da specifi che norme tecniche.