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COME SI SUDDIVIDONO I D.P.I.





          I D.P.I. si suddividono in 3 categorie, in base ai fattori di rischio del lavoro da svolgere:
          •  Categoria I - rischi minimi.
          •  Categoria II - rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.       DPI        Certifi cato
          •  Categoria III - rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni irreversibili alla salute.

          MARCATURA       DEI D.P.I.
          I I DPI riportano una marcatura mediante la quale i fabbricanti indicano che i prodotti sono
          conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’Allegato II del Rego-
          lamento 2016/425 UE. Per i DPI di categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di
          identifi cazione dell’organismo notifi cato che interviene nella procedura di esame UE del tipo e   CONFORMITÀ:
          nella valutazione di conformità della produzione al tipo. La marcatura deve contenere almeno:  Categoria I e II CE
          • identifi cazione del produttore e suo indirizzo           Categoria III   CE 1234
          • modello, tipo,lotto o altra identifi cazione del DPI
          • marcatura prestazionale secondo quanto previsto da norme tecniche armonizzate
          • taglia/misura.

          ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
          Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:
          a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
          b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verifi care i livelli o le classi di protezione dei DPI;
          c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
          d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
          e) laddove applicabile, il mese e l’anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
          f)  se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
          g) il signifi cato delle eventuali marcature;
          h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere.
          Vista l’importanza di questo documento si deve:
          • leggerne attentamente il contenuto assimilandone il signifi cato;
          • verifi care la coerenza tra le prestazioni del DPI e il rischio dal quale ci si deve proteggere;
          • archiviarlo in maniera controllata come se fosse un’istruzione per l’uso.

          DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
          È il documento con il quale si attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II del regolamento 2016/425. Il fabbricante
          fornisce la dichiarazione di conformità UE con il DPI o include nelle istruzioni e nelle informazioni di cui sopra l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichia-
          razione di conformità UE. La conformità UE si basa sull’esame da parte di un organismo notifi cato del tipo di DPI mediante esame della docuemntazione tecnica del
          fabbricante, test e prove esulla conformità di tutti i prodottifabbricati al tipo sottoposto ad esame. La conformità al tipo può basarsi:
          • sul controllo interno della produzione, per DPI di categoria II;
          • sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo uffi ciale effettuate a intervalli casuali oppure sulla garanzia di qualità del processo di
            produzione ( sistema di gestione della qualità certifi cato), per DPI di categoria III.



          PERIODO DI TRANSIZIONE DALLA VECCHIA DIRETTIVA 89/686 CEE
          AL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/425


                                                     Termine per l’immissione   Termine di validità per il
         Entrata in vigore     Inizio applicazione   sul mercato dei prodotti   fabbricante degli attestati CE
         del nuovo Regolamento  del nuovo Regolamento  conformi alla vecchia Direttiva  rilasciati secondo la vecchia Direttiva





                       20 APRILE 2016        21 APRILE 2018        21 APRILE 2019        21 APRILE 2023

                                Transizione di 2 anni.


                                   Art. 47.1... gli Stati membri non ostacolano
                                 la messa a disposizione sul mercato dei prodotti
                                 contemplati dalla Direttiva 89/686/CEE conformi
                                     a tale direttiva e immessi sul mercato
                                       anteriormente al 21 aprile 2019.



                                     Art. 47.2 Gli attestati di certifi cazione CE e le approvazioni rilasciati
                                 a norma della Direttiva 89/686/CEE rimangono validi fi no al 21 aprile 2023,
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